RicreArti Ente del terzo Settore
Codice Fiscale 95207910100
Reg.# 5308 - S3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “RICREARTI” 

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È stata costituita, ai sensi degli articoli 36-42bis del Codice Civile e 1-16 e 20-31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione non riconosciuta che è Ente del Terzo Settore, denominata “RicreArti Ente del Terzo Settore” ovvero -in acronimo- “RicreArti ETS”.

Si applica l'articolo 12 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 - SEDE

L’Associazione ha sede sociale in Genova.

Articolo 3 - OGGETTO

L’Associazione è ente del Terzo Settore, avente per unico fine il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare riguardanti:

- l'organizzazione, diffusione/promozione e gestione di attività culturali, didattiche, ricreative e di intrattenimento, per le famiglie ed i bambini in particolare, che favoriscano lo scambio umano e sociale tra individui di tutte le età, mediante l'utilizzo di spazi per gioco libero, giochi di ruolo e da tavolo, costruzioni a moduli e magnetiche, pasta modellabile, colori, disegno libero, ecc.;

- l’organizzazione, promozione e gestione di attività culturali e di approfondimento nell’ambito della libertà, della multiculturalità, della tolleranza e della solidarietà sociale;

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, anche di formazione extra-scolastica (es. lettura di libri e fiabe anche bilingue, seminari, incontri culturali, presentazione libri, ecc.), anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di laboratori informatici, coding, tinkering, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nonché la promozione della cultura della legalità;

- l'organizzazione, diffusione/promozione e gestione dell'arte e della pittura, di attività artistiche e musicali per lo sviluppo della creatività e della manualità, mediante esperienze costruttive con l'affiancamento di artisti creativi in tutti i campi, laboratori creativi, idee innovative e auto-sostenibili anche tramite il riuso di materiali;

- l’organizzazione di attività ricreative, didattiche e di intrattenimento per bambini anche diversamente abili;

- la creazione e organizzazione di eventi, quali feste di compleanno e altre manifestazioni e progetti, anche volti alla raccolta di fondi da destinare all’Associazione e/o a opere di beneficenza nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

- la costituzione di una rete di Associazioni complementari alle attività dell’Associazione per migliorare i servizi offerti alla comunità, e/o la collaborazione con altre Associazioni/Fondazioni o Società terze aventi finalità analoghe o similari o propedeutiche o comunque con terzi anche privati, con i quali l'Associazione organizzerà eventi/corsi specifici tenuti dai predetti terzi (es. arti marziali, yoga, danza, ecc.), nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza, secondo le modalità che verranno all'uopo stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo e dietro il rimborso spese e/o il contributo da corrispondersi da parte degli Associati stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo in base agli accordi con i terzi.

L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Per il miglior perseguimento dello scopo associativo, l’Associazione potrà svolgere ogni altra attività finalizzata allo svolgimento delle sopra menzionate attività, tra cui -a mero titolo esemplificativo-  promuovere, organizzare, gestire e partecipare ad iniziative, manifestazioni o eventi in ambito sociale e culturale, nonché organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, elaborare e/o pubblicare materiale didattico e divulgativo mediante l’impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione, il tutto finalizzato alla pubblica conoscenza ed al miglioramento della qualità dei servizi, nell’ambito delle tematiche oggetto dell’attività dell’Associazione nonché delle tematiche che abbiano attinenza con le attività dell’Associazione stessa.

L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell’oggetto associativo, compresa l’effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione, ecc.) purché nell’ambito delle attività istituzionali e nell’esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà ed utilità sociale enunciati.

L’Associazione può, in casi particolari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri Associati. Gli Associati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in favore dell’Associazione. Ai lavoratori si applica l'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - DURATA

L’Associazione ha durata fino al 31/12/2028, salva la possibilità per l’Assemblea di prolungarla.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dalle somme ricavate dal versamento delle quote associative e dei contributi per la fruizione dei servizi dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali erogazioni, oblazioni, offerte, donazioni e/o lasciti, fermo restando che le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione delle stesse in armonia con gli scopi statutari dell’Associazione;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e dall'organizzazione di feste e sottoscrizioni a premi nonché da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento attraverso lo svolgimento delle attività culturali di cui all'oggetto sociale secondo il contributo da corrispondersi da parte degli Associati stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale purché consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I contributi degli Associati e i beni acquistati con questi costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.

È vietato il perseguimento di finalità lucrative o di interessi diversi da quelli istituzionali.

Il patrimonio dell’Associazione, con gli eventuali utili o avanzi di gestione o fondi o riserve, è destinato integralmente al perseguimento degli scopi istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all’atto dello scioglimento dell’Associazione.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si applica l'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio residuo sarà devoluto come stabilito nell'art. 16.

Articolo 6 - ESERCIZI

L’esercizio sociale inizia al 1° (primo) gennaio e chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ovvero il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario/gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente), dalla nota integrativa e dalla relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) a seconda rispettivamente che non sia superato ovvero sia superato il limite di 220.000,00 euro indicato dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione. A tal fine, il progetto di bilancio deve essere trasmesso o messo a conoscenza degli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.

Si applicano gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA

L’Associazione è aperta a chiunque, fondandosi sulla partecipazione. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che sono interessate alle attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è laica ed apartitica, non opera discriminazioni di sesso, religione, etnia, politica o cultura.

Associati dell’Associazione possono essere:

  1. a) Associati Fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l’atto Costitutivo dell’Associazione;
  2. b) Associati Ordinari, ovvero persone fisiche o giuridiche o enti pubblici e privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  3. c) Associati Onorari, ossia persone fisiche o giuridiche o enti pubblici e privati che contribuiscono, con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico all’Associazione.

Gli Associati Fondatori hanno tutti i diritti e le facoltà e gli obblighi degli Associati Ordinari, con l'eccezione che sono esonerati dal pagamento della quota d’iscrizione annuale.

Gli Associati Ordinari sono obbligati al versamento della quota d’iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale dovrà essere versata all’atto di adesione e, in caso di rinnovo, entro il termine del 31 (trentuno) marzo di ogni anno, in un’unica soluzione. Nel caso in cui l’ingresso nell’Associazione avvenga dopo il 1 novembre, la quota associativa sarà valida per l’intero anno successivo.

Gli Associati Onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Oltre alla quota annuale, per la fruizione dei servizi dell'Associazione, agli Associati è richiesto un contributo, a ingresso singolo ovvero in abbonamento mensile o annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, e che comprende l'utilizzo degli spazi di gioco, dei giochi, libri, materiali vari messi a disposizione dell'Associazione.

Oltre alla quota associativa, agli Associati è richiesta la corresponsione di un contributo ulteriore, determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, per fruire degli ulteriori servizi/laboratori/attività organizzati dall'Associazione anche in collaborazione con soggetti terzi.

Gli Associati sono iscritti nel Libro degli Associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e conservato presso la sede legale; si applica l'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare -e gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori a far rispettare al minore sottoposto alla loro tutela- le norme del presente Statuto nonché eventuali regolamenti interni adottati con deliberazione dagli organi dell’Associazione.

 

Articolo 8 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

L’ammissione degli Associati Ordinari, a seguito della presentazione di domanda scritta dell'interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 30 (trenta) giorni dalla domanda il nuovo Associato ovvero respingere la domanda entro il termine indicato motivando il rigetto.

Per ogni minore di anni 18 (diciotto) che fruisce dei servizi dell'Associazione, è richiesta l'iscrizione quale Associato ed il pagamento della quota associativa e dei contributi di un soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

La nomina degli Associati Onorari è deliberata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Si applica l'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 - INTRASFERIBILITA’ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è intrasferibile tanto per atto tra vivi quanto per successione a causa di morte.

Gli eredi dell’Associato non avranno pertanto alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né avranno titolo a ripetere i contributi versati dall’Associato deceduto.

Articolo 10 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

  1. a) per recesso, notificato mediante comunicazione scritta al Presidente, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo;
  2. b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora:

- l'Associato manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze che abbiano arrecato un danno morale o materiale all’Associazione, ovvero sia venuto meno al rispetto dello Statuto, di eventuali regolamenti interni e/o di eventuali deliberazioni degli organi sociali;

- l'Associato non versi la quota associativa per almeno due anni dal termine di versamento richiesto ovvero non ottemperi al pagamento degli altri contributi sociali richiesti, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale da parte del Consiglio Direttivo.

Il recesso o l’esclusione non danno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate né danno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- l’Organo di controllo e/o il Revisore Legale dei conti.

L’Associazione non ha scopo di lucro e si atterrà, esclusivamente, ad una struttura aperta e democratica, all’elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche nonché alla gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati, i quali svolgono la propria attività in modo partecipativo, spontaneo e volontario.

Articolo 12 - ASSEMBLEA

L'assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria ed in ogni caso rispetta i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra tutti gli Associati.

L’assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo e/o Revisore Legale dei Conti) e delibera sulla loro responsabilità promuovendo l’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti.

L’assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni  dello statuto e dell’atto costitutivo, fermo restando che non può essere modificato lo scopo dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

- delibera sull’eventuale adozione e/o modifica del regolamento interno.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo: quella ordinaria in relazione alle esigenze dell’Associazione e comunque almeno una volta all’anno -nel primo semestre- per l’approvazione del bilancio, quella straordinaria previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’assemblea potrà essere altresì convocata su domanda motivata di almeno il 50% (cinquanta percento) degli Associati facenti parte dell’Associazione da almeno un anno, nonché su delibera del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale -o in altra località nel medesimo comune della sede, da indicarsi nell'avviso di convocazione- mediante invio dell'avviso agli Associati con lettera raccomandata o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso relativo sarà altresì esposto all’interno o all’esterno dei locali della sede. L’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo dello svolgimento dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno.

Anche in assenza delle precedenti formalità di convocazione, le assemblee si reputano validamente costituite quando sono rappresentati tutti gli Associati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta percento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero, l'assemblea è rimandata entro i successivi 30 (trenta) giorni in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenienti.

L’assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Associati che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli Associati votanti escludendo dal computo gli astenuti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l’Associazione e in seconda convocazione col voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati presenti.

Per le delibere concernenti la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno i  3/4 (tre quarti) degli Associati ed il rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee devono essere verbalizzate dal Segretario del Consiglio Direttivo il quale, unitamente al Presidente, dovrò sottoscrivere il verbale così redatto, che dovrà essere inserito nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e conservato presso la sede legale; si applica l'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e/o del Segretario, all’apertura dell’Assemblea gli Associati dovranno nominare un sostituto del Presidente e/o del Segretario ai soli fini di tale riunione assembleare.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiorenni che risultino iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi e che siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun Associato ha diritto a un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante semplice delega scritta.

Ciascun Associato non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele-videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e a condizione che tutti i presenti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e possano altresì scambiarsi i documenti relativi alla discussione. In tal caso:

  1. a) le riunioni si intendono svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante;
  2. b) il Presidente dovrà tassativamente accertare:

- l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

- la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario;

- la possibilità che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno partecipare.

Si applicano gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

 

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è  investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, nulla escluso o eccettuato, al fine di porre in essere gli atti necessari  per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. In particolare:

- fissa le direttive per l'attuazione dei fini istituzionali e ne controlla l'esecuzione;

- convoca, nella persona del Presidente, l'Assemblea ordinaria e straordinaria

- decide sulle attività ed iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con soggetti terzi;

- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati e sulla nomina degli Associati onorari, e stabilisce gli importi della quota associativa e degli ulteriori contributi;

- dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea;

- predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, elabora il progetto di bilancio da sottoporre alla stessa;

- controlla l’osservanza dello statuto e irroga eventuali sanzioni agli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri con funzioni, rispettivamente, di Presidente, Segretario e Tesoriere, nominati dall’assemblea ordinaria esclusivamente tra gli Associati. Il primo consiglio direttivo è nominato nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il proprio Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Gli amministratori entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l’iscrizione al R.U.N.T.S., indicando i propri dati e a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie dell’Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del  Consiglio Direttivo in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ai singoli membri; può altresì delegare il compimento di singoli atti ad altri Associati e/o a soggetti terzi.

Salva la facoltà di revoca da parte dell'Assemblea, i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni determinato dall’assemblea e sono rieleggibili senza limiti.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i membri rimasti in carica dovranno senza indugio convocare l’assemblea ordinaria affinché provveda alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati dalla carica con apposita deliberazione, i quali resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato del Consiglio nella precedente composizione.

Il Consiglio Direttivo è convocato da ciascun membro dello stesso, presso la sede sociale mediante invio di lettera raccomandata o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera sugli argomenti di competenza a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà ma non l’obbligo di verbalizzare le proprie deliberazioni. Il relativo, eventuale, verbale è firmato dal Segretario e dal Presidente ovvero, in mancanza di uno di essi, dal tesoriere in sostituzione di essi, e dovrà essere inserito nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione e conservato presso la sede legale; si applica l'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio direttivo siano tenute tramite teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Verificandosi tale requisito, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Si applicano gli artt. 26-29 del D.Lgs. 117/2017.



Articolo 14 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente, fermo il potere di rappresentanza generale attribuito per legge a tutti gli Amministratori e fermo restando il potere di rappresentanza di soggetti diversi delegati dagli Amministratori.

Il Presidente  in caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione e ratifica.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Tesoriere.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l’Associazione -con apposita deliberazione da parte dell’assemblea ordinaria- provvede alla nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, in tale seconda ipotesi composto da 3 (tre) membri.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo e sull’osservanza delle finalità dell’Associazione, in applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l’Associazione -con apposita deliberazione da parte dell’assemblea ordinaria- provvede alla nomina di un revisore legale, cui affidare il controllo contabile dell'Associazione. Altrimenti, il controllo contabile è affidato all'organo di controllo, purché almeno un componente dell’organo di controllo sia revisore legale iscritto nell’apposito registro.

I componenti l’organo di controllo e il revisore durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

 

Articolo 16 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberata col voto favorevoli di 3/4 (tre quarti) degli Associati, l’assemblea straordinaria provvederà alla nomina, se necessario, di uno o più liquidatori, scelti anche tra gli Associati, determinandone i relativi poteri.

Il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale R.U.N.T.S. e nel rispetto di eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, individuati dal consiglio direttivo, o -in mancanza- alla Fondazione Italia Sociale.

Si applica l’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente statuto si fa applica, in quanto compatibile, quanto stabilito dal Codice Civile in materia di associazioni e dal D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”(cfr. art. 3).

Articolo 18 - ISCRIZIONE

L’Associazione può iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

In tal caso, in ogni atto comunque denominato dell'Associazione, questa indica gli estremi del numero di iscrizione.

A tal fine, si applicano gli artt. 11, 22, 45-54 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni Associato autorizza al trattamento dei dati personali, che sono trattati e tutelati ai sensi D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679. Gli Associati acconsentono pertanto che nominativi, e-mail, numeri telefonici fissi e di rete mobile, indirizzi, ecc. siano utilizzati e conservati in un apposito elenco a disposizione degli Organi Direttivi e anche degli altri Associati, per le sole finalità di persecuzione degli scopi dell’Associazione.